Domanda fondo perduto decreto Sostegni: istruzioni e modello

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Domanda contributi a fondo perduto decreto Sostegno al via dal 30 marzo 2021, e fino alla scadenza del 28 maggio. Di seguito il modulo e le istruzioni per la compilazione e l’invio telematico.

Domanda contributi a fondo perduto decreto Sostegni, si parte il 30 marzo 2021.

È ormai imminente l’avvio della fase di presentazione dell’istanza di accesso ai nuovi contributi a fondo perduto. Il modello e le istruzioni di compilazione e trasmissione telematica sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate il 23 marzo 2021.

Ci saranno 60 giorni di tempo per fare domanda. I titolari di partita IVA in possesso dei requisiti potranno effettuare l’invio entro la scadenza del 28 maggio 2021.

Dopo la pubblicazione del provvedimento, nel pomeriggio del 24 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova versione aggiornata delle istruzioni di compilazione.

La scadenza del 28 maggio è il termine ultimo anche per l’invio della domanda sostitutiva, in caso di errori nella prima istanza di accesso ai contributi a fondo perduto presentata dal contribuente o dal proprio intermediario.

Fondo perduto decreto Sostegni, domanda entro il 28 maggio 2021: modulo e istruzioni

La domanda di richiesta dei contributi a fondo perduto potrà essere trasmessa dal contribuente, anche avvalendosi di un intermediario, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o la piattaforma web predisposta da Sogei, accessibile tramite l’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

La finestra per inviare l’istanza si aprirà il 30 marzo, all’orario che verrà successivamente comunicato dalle Entrate. Ci saranno due mesi circa di tempo per fare richiesta: la scadenza per le domande del fondo perduto previsto dal decreto Sostegni è fissata al 28 maggio 2021.

A fornire le istruzioni operative è il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 23 marzo 2021, con il quale vengono forniti il modulo e le istruzioni per fare domanda di accesso al nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021.

Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione.

Per quel che riguarda la scelta di utilizzo del fondo perduto in compensazione, nella versione aggiornata delle istruzioni di compilazione, pubblicata il 24 marzo 2021, si legge che:

“La scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza, sia per l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”. Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.”

La prima versione, pubblicata con il provvedimento del 23 marzo, stabiliva al contrario che l’opzione per l’uso del fondo perduto come credito d’imposta non era successivamente revocabile, anche in caso di invio di una nuova istanza sostitutiva di quella precedentemente trasmessa.

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