Contributi a fondo perduto per comuni in stato di emergenza, anche fuori dalla lista

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Contributi a fondo perduto: accesso libero con lo stato di emergenza, anche se i comuni non sono inseriti nella lista di riferimento. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate che con la risposta all’interpello numero 449 del 6 ottobre 2020 si sofferma sui dubbi di una società e sul contrasto tra l’elenco fornito nelle istruzioni per la domanda e quello della Regione.

Contributi a fondo perduto, per beneficiarne anche senza calo del fatturato basta che la società che lo richiede si trovi in un comune tra quelli colpiti da un evento calamitoso precedentemente al 31 gennaio 2020, data in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per coronavirus.

È questa la condizione da rispettare e non bisogna intendere la lista messa a disposizione all’Agenzia delle Entrate come rigida ed esaustiva.

A sottolinearlo è la stessa amministrazione finanziaria con la risposta all’interpello numero 449 del 6 ottobre 2020 che si sofferma sui dubbi di una società e sul contrasto tra l’elenco fornito nelle istruzioni per la domanda di accesso al beneficio e quello della Regione.

Contributi a fondo perduto per comuni in stato di emergenza, anche fuori dalla lista

I chiarimenti riguardano l’eccezione alla regola ordinaria prevista per alcuni territorio: per coloro che si trovano in comuni che già prima della crisi epidemiologica erano in uno stato di emergenza anche senza il calo del fatturato del 33% nel confronto tra aprile 2020 e 2019, che in generale è uno dei requisiti richiesti, è possibile beneficiare della misura di sostegno.

Il contribuente, al centro del caso analizzato, prima ha presentato domanda di accesso ai contributi a fondo perduto in quanto domiciliato in un comune che già prima del coronavirus era in stato di emergenza per eventi calamitosi.

 

E poi dal momento che le istruzioni per la compilazione della richiesta e la Regione di riferimento non si trovavano d’accordo sull’inserimento del comune nella lista dei territori interessati, ha richiesto di rinunciare al contributo a fondo perduto.

“Tale rinuncia è stata trasmessa prima dell’emissione della ricevuta di accoglimento dell’istanza”, specifica e si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sciogliere i dubbi che ancora persistono.

Nella situazione prospettata è possibile presentare domanda e accedere ai contributi a fondo perduto? Con la risposta all’interpello numero 449 del 6 ottobre 2020, arrivano i chiarimenti:

“La lista individuata nelle istruzioni dell’istanza, come del resto chiarito dall’inciso “indicativa e non esaustiva” non rappresenta un elenco tassativo dei predetti comuni.

Sul presupposto che il Comune di X risulti incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (elemento fattuale la cui valutazione non può essere effettuata in sede in interpello), si ritiene che l’istante possa fruire del contributo a fondo perduto COVID-19, determinando lo stesso secondo quanto previsto al comma 5 dell’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti)”.

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