In arrivo l’agevolazione per le donne svantaggiate, fino a 6.000 euro nessun contributo 

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Con circolare n.32 del 22 febbraio 2021, l’INPS riporta le prime indicazioni operative, in ordine all’esonero previsto in materia di assunzione di donne lavoratrici. La Redazione di Proiezionidiborsa, che più volte ha illustrato le iniziative del vecchio Governo per incentivare il lavoro, quest’oggi, illustra ai Lettori il documento dell’INPS.

La circolare fornisce le prime indicazioni operative in ordine all’esonero contributivo a favore delle assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021/2022. In arrivo l’agevolazione per le donne svantaggiate, fino a 6.000 euro nessun contributo.

Ovvero, si tratta dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio, in via sperimentale, riconosciuto nella misura del 100%, con importo massimo di euro 6.000 annui. Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nell’ipotesi di assunzione part-time, il massimale dell’agevolazione deve essere ridotto proporzionalmente.

Inoltre chiarisce che ai fini della fruizione dell’esonero si attende l’autorizzazione della Commissione europea. All’esito delle quale, l’INPS provvederà a fornire le istruzioni per la fruizione del beneficio contributivo.

Assunzioni, durata e limiti

Ecco di seguito le prime indicazioni operative in ordine all’agevolazione, in arrivo, per le donne svantaggiate, fino a 6.000 euro nessun contributo. L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato, indeterminato, le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, e part-time.

L’incentivo può durare dai 12 ai 18 mesi. In particolare, per le assunzioni a tempo determinato, fino a 12 mesi, 18 mesi nei casi di trasformazione e indeterminato.

L’incentivo può essere sospeso solo nelle ipotesi di assenza obbligatoria per maternità.

In arrivo l’agevolazione per le donne svantaggiate, fino a 6.000 euro nessun contributo

Le assunzioni riguarderanno le donne lavoratrici rientranti nella categoria “svantaggiate”, tra le quali rientrano donne prive di impiego, in particolare:

a) donne con almeno 50 anni d’età e disoccupate da oltre 12 mesi;

b) donne di qualsiasi età prive d’impiego da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi dell’Unione europea;

c) donne di qualsiasi età che svolgono attività o professioni lavorative in settori caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere e prive d’impiego da almeno 6 mesi;

d) donne di qualsiasi età ovunque residenti e prive d’impiego da almeno 24 mesi.

I datori di lavoro che possono accedere al beneficio, sono tutti i lavoratori privati, anche non imprenditori, compresi i lavoratori del settore agricolo, aziende pubbliche, IPAB e ASP. Ad eccezione delle aziende sanitarie locali, strutture sanitarie istituite dalle Regioni, nonché le pubbliche amministrazioni.

L’INPS, infine, precisa che ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione descritta, è necessario che sia rispettato il suo presupposto. Ovvero, realizzare un incremento occupazionale.

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